Ott
22
Non vedo - Non sento - Non Bloggo
Ottobre 22, 2007 |
Con queste parole Fausto Bertinotti accoglie sul sito della Camera dei Deputati tutti i cittadini italiani - utenti della Rete.
“Care visitatrici e cari visitatori,
a nome della Camera dei deputati, porgo il più cordiale benvenuto nel nostro sito Internet: una grande porta tecnologica sempre aperta verso tutte le informazioni sulla vita dell’Istituzione e verso le sue fonti di documentazione e ricerca.…
Siamo fieri dell’altissimo numero di contatti registrati ogni giorno sul sito, ma siamo impegnati a migliorare. La Camera dei deputati vuole essere sempre più aperta ed efficiente rispetto alle esigenze informative dei cittadini.
Sono infatti convinto che le tecnologie dell’informazione siano oggi essenziali per lo sviluppo della partecipazione democratica e auspico fortemente che esse diventino sempre più un fattore di progresso civile, culturale e sociale.”

Parole che entrano in conflitto con quanto riportato sul Disegno di Legge Levi-Prodi approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 Ottobre.
Il Disegno di Legge Levi-Prodi:
“Nuova disciplina dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico sul riordino della legislazione nel settore editoriale.”
(disegno di legge 3 agosto 2007)
Art. 2
(Definizione del Prodotto Editoriale):
1. Per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione, di intrattenimento, che sia destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La disciplina della presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi.
Art. 5
(Esercizio dell’attività editoriale)
1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.
Art. 6
(Registro degli operatori di comunicazione)
1. Ai fini della tutela della trasparenza, della concorrenza e del pluralismo nel settore editoriale, tutti i soggetti che esercitano l’attività editoriale sono tenuti all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997 n. 249. Sono esclusi dall’obbligo della registrazione i soggetti che operano come punti finali di vendita dei prodotti editoriali.
Giusto per darvi un piccolo assaggio di quella che, con buona probabilità, sarà la legge che regolamenterà la circolazione delle informazioni anche sul web.
Il web si è giustamente infervorato.
Tra gli oppositori più illustri:
• Beppe Grillo, che annuncia un nuovo V-day dedicato all’ informazione.
• Antonio Di Petro, che ci tiene a precisare:
“Il disegno di legge non è stato discusso nel Consiglio dei Ministri del 12 ottobre perchè presentato come provvedimento di normale routine.”
E a promettere:
“Per quanto mi riguarda questa legge non passerà mai , anche a costo di mettere in discussione l’appoggio dell’Italia dei Valori al Governo .”
• Alfonso Pecoraio Scanio, che assicura:
“Essendo solo un disegno di legge, dovrà passare in Parlamento per l’approvazione, i Verdi quindi presenteranno emendamenti a questa norma per evitare che ci siano restrizioni per chi apre un blog e per consentire a tutti gli utenti di poter parlare liberamente nella rete, preservando la libertà di espressione e la democrazia web.”
Staremo a vedere. Per il momento, vorrei invitarvi a rileggere un vecchio post di Beppe Grillo sull’ informazione televisiva. Il post è datato 20 Agosto 2005. Tuttavia, sembra godere ancora di grande attualità:
• Petruccioli: Il bell’addormentato